IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 8, comma 1,  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, il quale dispone  che  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali sia  unificata  per  le  materie  ed  i  compiti  di
interesse comune delle regioni, delle provincie, dei comuni  e  delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni; 
  Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto1997,
n. 281, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla  Conferenza  unificata  ogni  oggetto  di  preminente
interesse comune delle regioni, delle provincie, dei comuni  e  delle
comunita' montane; 
  Visti gli articoli 53, comma  1  e  70,  comma  3  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1999, n. 320,  recante  disposizioni  di  attuazione  del  menzionato
articolo 27 della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  sulla  fornitura
gratuita o semigratutita di libri di testo; 
  Considerata  l'opportunita'  di  apportare  talune  modifiche  alle
disposizioni  contenute  nel  predetto  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui al predetto articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 2  marzo
2000; 
  Udito il parere del Consiglio  di  stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del  30
maggio 2000 e del 1 giugno 2000. 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con il Ministro dell'interno; 
 
                             A d o t t a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
Conferma  delle  disposizioni  relative  alla  fornitura  gratuita  o
                   semigratuita di libri di testo 
 
  1. Ai sensi degli articoli 53, comma 1 e 70, comma 3 della legge 23
dicembre 1999,  n.  488,  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n.  320,  citato
in premessa, e le allegate tabelle sono confermate, con  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 4 dell'articolo 1, dopo  la  parola  "decreto."  sono
aggiunte le seguenti: 
      "Ai fini dell'erogazione del beneficio il comune puo' avvalersi
della collaborazione delle scuole"; 
    b) al comma 3 dell'articolo 2, alla lettera c),  dopo  la  parola
"familiare" sono inserite le seguenti: 
      "esclusi il coniuge ed i figli,"; 
    c) dopo il primo comma dell'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      "1-bis. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, le  somme
indicate nelle predette tabelle si intendono modificate in  relazione
agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT  ed  in  proporzione
alle disponibilita' annuali iscritte nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno."; 
    d) ai commi 2 e 4 dell'articolo 3, le parole "30 settembre  1999"
sono sostituite dalle seguenti: 
      "15 luglio"; 
    e) al comma 3 dell'articolo 3, le parole "In  considerazione  dei
tempi eccezionalmente ristretti a disposizione," sono soppresse. 
  2. Per l'anno 2000, sono confermati i piani di riparto di cui  alle
tabelle A (1) e A (2) allegate al citato decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, nonche', ove le regioni
non provvedano all'adempimento  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del
medesimo decreto, il piano di riparto adottato per  l'anno  1999  dal
Ministero  dell'interno  in  attuazione  del  comma  4  del  predetto
articolo 3. 
  3. Ai fini di cui al comma  1  sono  utilizzate  le  disponibilita'
annuali di bilancio. Per l'anno 2000, si provvede mediante l'utilizzo
delle disponibilita' determinate dall'articolo  53,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e a norma dell'articolo  70,  comma  3
della medesima legge e relativa tabella D: legge  n.  448  del  1998,
articolo 27 - fornitura gratuita dei libri di testo (Interno: 3.3.1.3
- Altri interventi enti locali - cap. 7243). 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 4 luglio 2000 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                Amato 
 
                Il Ministro della pubblica istruzione 
                              De Mauro 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Bianco 
 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
  Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2000 
  Registro n. 3 Presidenza del Consiglio di Ministri, foglio n. 109 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1 della legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo):
              "1.  Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono
          a  garantire  la gratuita', totale o parziale, dei libri di
          testo  in  favore  degli  alunni  che  adempiono  l'obbligo
          scolastico  in  possesso  dei  requisiti richiesti, nonche'
          alla  fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
          agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
          dei  requisiti  richiesti.  Con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministro della
          pubblica   istruzione,   previo   parere  della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
          Commissioni  parlamentari,  sono  individuate  le categorie
          degli  aventi  diritto  al  beneficio,  applicando,  per la
          valutazione  della  situazione economica dei beneficiari. I
          criteri  di  cui  al  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          109,    in    quanto    compatibili   con   le   necessarie
          semplificazioni ed integrazioni.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Si  riporta il testo dell'art. 8, comma 1 del decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              "1.  La  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          unificata  per  le materie ed i compiti di interesse comune
          delle  regioni delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 9, comma 3 del citato
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
              "3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri puo'
          sottoporre  alla  Conferenza  unificata, anche su richiesta
          delle  autononile regionali e locali, ogni altro oggetto di
          preminente  interesse comune delle regioni, delle province,
          dei comuni e delle comunita' montane".
              - Si  riporta  il  testo  degli artt. 53, comma 1 e 70,
          comma 3 della citata legge 23 dicembre 1999, n. 448:
              Art.  53.  "1. Per favorire l'introduzione dell'EURO ed
          il  commercio  elettronico  nelle  piccole  e medie imprese
          commerciali, le agevolazioni di cui all'art. 11 della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449,  sono  estese agli acquisti di
          programmi  informatici e di sistemi di pagamento con moneta
          elettronica".
              "Art. 70. - 3. La Commissione unica del farmaco, quando
          sottopone    a   particolari   condizioni   o   limitazioni
          l'erogazione   di  un  medicinale  a  carico  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  puo'  prevedere,  anche  nel caso di
          prodotti  disciplinati  dall'art. 8 del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n. 539, e successive modificazioni, che
          la  diagnosi  e  il  piano terapeutico vengano stabiliti da
          centri  o  medici specializzati e che la prescrizione dalle
          singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere
          affidata anche al medico di medicina generale".
              - Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, reca:
          "Nuove  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e di
          rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche  di
          giurisdizione   nelle   controversie   di   lavoro   e   di
          giurisdizione   amministrativa,   emanate   in   attuazione
          dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          5 agosto   1999,   n.   320,   reca:  "Regolamento  recante
          disposizioni   di   attuazione  dell'art.  27  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  sulla  fornitura  gratuita  o
          semigratuita di libri di testo".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 27 della citata legge
          23 dicembre 1999, n. 448:
              "Art.  27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). - 1.
          Nell'anno   scolastico  1999-2000  i  comuni  provvedono  a
          garantire  la  gratuita',  totale  o parziale, dei libri di
          testo  in  favore  degli  alunni  che  adempiono  l'obbligo
          scolastico  in  possesso  dei  requisiti richiesti, nonche'
          alla  fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
          agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
          dei  requisiti  richiesti.  Con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro della
          pubblica   istruzione,   previo   parere  della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
          Commissioni  parlamentari,  sono  individuate  le categorie
          degli  aventi  diritto  al  beneficio,  applicando,  per la
          valutazione  della  situazione economica dei beneficiari, i
          criteri  di  cui  al  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          109,    in    quanto   compatibili,   con   le   necessarie
          semplificazioni ed integrazioni.
              2.  Le  regioni,  nel  quadro  dei principi dettati dal
          comma  1,  disciplinano  le  modalita'  di  ripartizione ai
          comuni   dei   finanziamenti  previsti  che  sono  comunque
          aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a tal fine alla
          data  di entrata in vigore della presente legge. In caso di
          inadempienza  delle  regioni,  le  somme  sono direttamente
          ripartite   tra   i   comuni   con   decreto  del  Ministro
          dell'interno,  di  intesa  con  il  Ministro della pubblica
          istruzione,   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
              3.  Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da
          adottare  entro  il  30  giugno  1999,  sono  emanate,  nel
          rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme
          e  le  avvertenze tecniche per la compilazione del libro di
          testo  da  utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere
          dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per l'individuazione
          dei  criteri  per  la  determinazione  del  prezzo  massimo
          complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun
          anno,  da  assumere  quale  limite  all'intemo  del quale i
          docenti debbono operare le proprie scelte.
              4.  Le  disposizioni  di cui agli artt. 153, 154, 155 e
          631,  commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi
          alla  materia  dei  libri  di  testo  fino  a  tutto l'anno
          scolastico  1999-2000,  al termine del quale sono abrogate.
          L'art.  156,  comma  2, e l'art. 631, comma 2, dello stesso
          testo  unico  si  intendono  riferiti  a  tutta  la  scuola
          dell'obbligo.
              5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per
          l'anno 1999".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del citato decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
              "Art.  8  (Conferenza Stato-citta ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata.)  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomia  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
            2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomia locali e'
          presieduta  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
          Il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI,  ed  il presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o deIl'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali o se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
          dell'interno".
          Note all'art. 1:
              Per  il  testo  degli  artt. 53,  comma 1 e 70, comma 3
          della  legge 23 dicembre 1999, n. 448, nonche' per il testo
          del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 5
          agosto 1999, n. 320, si vedano le note alle premesse.